martedì 20 ottobre 2020

ONERI DETRAIBILI ANCHE SE PAGATI DA ALTRI

A partire dal 01.01.2020 la detrazione d'imposta del 19% degli oneri previsti dalle specifiche norme tributarie spetta solo a condizione che siano sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato / elettronico (ne avevamo parlato qui: Oneri detraibili… NON in contanti).

Con due recenti risposte ad interpelli presentati dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti interessanti su casi che si possono frequentemente presentare.

Secondo la risposta n. 431 del 02.10.2020, l’obbligo di tracciabilità (spesa detraibile) è soddisfatto se viene utilizzata la carta di credito intestata al coniuge, purché il contribuente stesso sia l’intestatario della fattura. In questo caso specifico, sottoposto alla disamina dell’Agenzia delle Entrate, il conto di appoggio della carta di credito era cointestato tra i coniugi.

Secondo la risposta n. 484 del 19.10.2020, il contribuente che richiede una prestazione medica presso una struttura sanitaria privata non convenzionata SSN non perde la detrazione se paga con il bancomat del figlio purché il contribuente stesso sia l’intestatario della fattura della visita medica.

Dalla lettura delle citate risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria, si deducono i seguenti principi:

  • la spesa si considera sostenuta (detraibile) dal contribuente intestatario del documento fiscale, ancorché materialmente pagata da altro soggetto, che ne otterrà il rimborso dall’intestatario;
  • per ottenere la detrazione, il contribuente dovrà fornire prova cartacea dell’avvenuto pagamento tracciato;
  • in assenza di ricevute di pagamento potrà essere ritenuta valida, per la detraibilità, l’annotazione dell’emittente nel documento fiscale che attesti la modalità di pagamento “tracciabile”; 
  • se il pagamento avviene tramite una applicazione (smartphone) è necessario fornire prova cartacea tramite estratto del conto corrente sul quale si appoggia la app;
  • non sono detraibili le spese pagate tramite software che rendono tracciati i pagamenti in contanti né quelli effettuati tramite circuiti di credito commerciale.

Ma di quali spese stiamo parlando? Facciamo degli esempi:

  • interessi passivi su mutui per acquisto o costruzione dell’abitazione principale;
  • provvigioni immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • spese sanitarie e spese veterinarie;
  • spese funebri;
  • spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione, della scuola secondaria di secondo grado, per l’asilo nido
  • spese per strumenti compensativi, sussidi tecnici e informatici per soggetti "DSA";
  • premi assicurativi per il rischio di morte o invalidità permanente;
  • erogazioni liberali in denaro;
  • spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

 

Enrico Baù - Dottore Commercialista

venerdì 12 giugno 2020

Tax Credit Vacanze 2020


Il D.L. n. 34/2020 concede un bonus per le spese sostenute per soggiorni turistici in Italia, fruibile dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, purchè il nucleo familiare del richedente abbia un ISEE in corso di validità (ordinario / corrente) non superiore a € 40.000.

Il bonus spetta a fronte del pagamento dei servizi offerti da imprese turistiche ricettive, agriturismi e bed & breakfast ed è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura massima di:
  • € 500 per ogni nucleo familiare composti da 3 o più persone;
  • € 300 per i nuclei familiari composti da 2 persone;
  • € 150 per quelli composti da una sola persona.
Per il riconoscimento del beneficio, a pena di decadenza:
  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del bonus;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il bonus è fruibile:
  • per l'80% in forma di sconto diretto sul corrispettivo dovuto: lo sconto verrà poi rimborsato alla struttura sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi; 
  • del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi 2021: si raccomanda di provvedere al pagamento del soggiorno mediante mezzi di tracciati (bancomat, bonifico, ecc.) per non pregiudicare il beneficio della detrazione.
ENRICO BAU' - DOTTORE COMMERCIALISTA


giovedì 9 gennaio 2020

Oneri detraibili solo se... NON in contanti


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 della c.d. “Legge di Bilancio 2020”, in vigore dal 01.01.2020, è stato disposto che la detrazione d'imposta del 19% degli oneri previsti dalle specifiche norme tributarie spetta solo a condizione che siano sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato / elettronico.

La norma si riferisce in generale a tutte le spese che permettono uno sconto di tasse in dichiarazione dei redditi, escludendo solo l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture private accreditate al SSN.

Pertanto, dal 2020, per poter far valere una detrazione nella dichiarazione dei redditi, occorrerà obbligatoriamente effettuare il pagamento con carta di credito, debito o prepagata, bonifico, assegni o altri mezzi tracciabili, ma non in contanti.

Non è stato chiarito se e come il contribuente dovrà provare di aver effettuato un pagamento nelle modalità richieste e pertanto è consigliabile conservare fin d'ora ogni pezza giustificativa che provi che il pagamento non è avvenuto per contanti.


Enrico Baù - Dottore Commercialista

martedì 23 luglio 2019

Versamenti tasse: proroga al 30.09.2019


Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. 29.6.2019, n. 151 la Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) nell’ambito del quale, considerati i ritardi collegati alla prima applicazione degli ISA, che sostituiscono gli Studi di Settore dal 2018, all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4 introdotto nell’iter di conversione, è stata disposta la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dai modd. REDDITI / IRAP / IVA 2019.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA

In sede di conversione è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.
La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:
  • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di persone;
  • soci di associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.
Per poter beneficiare della proroga, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.6.2019, n.64/E non assume rilevanza il fatto che il contribuente sia assoggettato effettivamente gli ISA, ma la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che:
  • dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
  • adottano il regime forfetario / dei minimi;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. 

Enrico Baù - Dottore Commercialista